Art. 185
[1](Art. 189 T. U. 1926).
[2]Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.
[3]L'autorita' predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terra' conto delle necessita' locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorita'.
[4]L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorita' di pubblica sicurezza.
[5]Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che e' consegnata al confinato.
[6]Della consegna e' redatto processo verbale.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva