Art. 185

[1](Art. 189 T. U. 1926).

[2]Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

[3]L'autorita' predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terra' conto delle necessita' locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorita'.

[4]L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorita' di pubblica sicurezza.

[5]Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che e' consegnata al confinato.

[6]Della consegna e' redatto processo verbale.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art185 · fonte su Normattiva