Art. 191
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[1](Art. 195 T. U. 1926).
[2]Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.
[3]Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore.
[4]Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.
[5]Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 26 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva