Art. 191

[1](Art. 195 T. U. 1926).

[2]Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

[3]Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

[4]Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

[5]((Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)).

Testo vigente dal 26 novembre 1944, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art191 · fonte su Normattiva