Art. 194

[1](Art. 199 T. U. 1926).

[2]Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed e' obbligato a ridurre le cose in pristino.

[3]Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art194 · fonte su Normattiva