Art. 195
[1](Art. 200 T. U. 1926).
[2]I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.
[3]Il trasgressore a questa prescrizione e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva