Art. 195

[1](Art. 200 T. U. 1926).

[2]I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.

[3]Il trasgressore a questa prescrizione e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art195 · fonte su Normattiva