Art. 196
[1](Art. 201 T. U. 1926).
[2]Nei locali di meretricio sono vietati:
- a)i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
- b)lo spaccio di cibi e bevande;
- c)l'accesso dei minori degli anni diciotto.
[3]E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
[4]Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva