Art. 24
[2]Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.
[3]I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva