Art. 32D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35

Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art32 · fonte su Normattiva