Art. 32 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva