Art. 204

[1](Art. 210 T. U. 1926).

[2]L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' impedire che un locale, del quale e' stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

[3]Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art204 · fonte su Normattiva