Art. 207
[1](Art. 197 e 207 T. U. 1926).
[2]Contro qualsiasi provvedimento dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.
[3]Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podesta' o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale.
[4]Il Ministero dell'interno ha facolta', nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio.
[5]Contro tale provvedimento non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva