Art. 215
[1](Art. 220 T. U. 1926).
[2]Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto puo' ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora cio' ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva