Art. 216

[1](Art. 221 T. U. 1926).

[2]Oltre quanto e' disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del Regno, il Ministro dell'interno puo' emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

[3]I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.

[4]La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art216 · fonte su Normattiva