Art. 162

[1](Art. 164 T. U. 1926).

[2]I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.29

[3]I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.29

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72

29

La Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato "in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione: a) l'illegittimita' delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso la' dove e' detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".

Testo vigente dal 9 giugno 1963, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art162 · fonte su Normattiva