Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LIBERTA' PERSONALE - CONDANNATI E PERSONE SOTTOPOSTE A LIBERTA' VIGILATA - OBBLIGO DI PRESENTARSI ALL'AUTORITA' DI P.S. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 13 E 16; T.U.L.P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 162, 1x CO.).
La disposizione contenuta nel primo comma, prima parte, dell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, la' dove dispone che i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione (nel senso che a questa parola deve essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), o che debbano essere sottoposti a liberta' vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorita' di p.s. locale, non e' in contrasto con l'art.13 Cost., in quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per se', restrizione di liberta' personale nel senso definito nella giurisprudenza della Corte costituzionale. La disposizione non contrasta neanche con l'art.16 della Costituzione, in quanto, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone determinate dalla legge stessa con criteri generali e su basi assolutamente obbiettive, rientra nell'ambito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Cfr.: sent. 30/62
LIBERTA' PERSONALE - DIMESSI DAL CARCERE GIUDICATI PERICOLOSI - TRADUZIONE IN STATO DI ARRESTO DAVANTI ALL'AUTORITA' DI POLIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 13 E 16). T.U. DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 162, 2x CO.).
La disposizione contenuta nell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, in base alla quale e' consentita la traduzione in stato di arresto dei dimessi dal carcere giudicati pericolosi davanti all'autorita' di polizia, contrasta con l'art. 13, 2x comma, della Costituzione, giacche' l'ordine di arresto proviene non dall'autorita' giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza. La disposizione contrasta anche con il 3x comma dello stesso art. 13 della Costituzione, perche' non si riferisce ad alcuna situazione di necessita' ed urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale situazione la circostanza della pericolosita' del soggetto. La disposizione, inoltre, affida esclusivamente all'autorita' di p.s. la valutazione della pericolosita' e non assicura alcun intervento, ne' preventivo ne' successivo, dell'autorita' giudiziaria. Cfr.: sent. n. 2/56
LIBERTA' PERSONALE - DIMESSI DAL CARCERE GIUDICATI PERICOLOSI - RAPPORTI TRA T.U. LEGGI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE DEL 1956 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 16; T.U.L.P.S. DEL 1931, ART. 162, 1x COMMA; LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2).
Il 1x comma dell'art. 162 del t.u. delle leggi di p.s. del 1931, nel suo chiaro contenuto, attribuisce all'autorita' di pubblica sicurezza una autonoma potesta' di munire del foglio di via obbligatorio, se necessario, le persone indicate nello stesso articolo e che hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli altri stabilimenti indicati nell'art. 163, di presentarsi all'autorita' di p.s. locale. La disposizione sarebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole "li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge. Ma poiche' la disposizione dell'art. 162, attribuendo all'autorita' di p.s. una autonoma potesta' al riguardo, puo' far ritenere che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato anche fuori dei casi contemplati dalla legge del 1956, essa appare in contrasto con l'art. 16 della Costituzione e pertanto e' costituzionalmente illegittimo. Tuttavia l'eliminazione delle parole "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" dal 1x comma dell'art. 162 non significa che nei confronti delle persone indicate dalla stessa disposizione non si possano applicare le misure restrittive della liberta' personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne ricorrano i presupposti.