Art. 217
[1](Art. 222 T. U. 1926).
[2]Qualora sia necessario affidare all'autorita' militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.
[3]Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facolta' di emanare ordinanze spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari.
[4]I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva