Art. 218
[1](Art. 223 T. U. 1926).
[2]Durante il dichiarato stato di guerra le autorita' civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.
[3]Per cio' che riguarda l'ordine pubblico le autorita' civili esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritiene di delegare ad esse.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva