Art. 27
[1](Art. 26 T. U. 1926).
[2]Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita' pubblica e di polizia locale.
[3]Il questore puo' vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero puo' determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva