Art. 28
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[1](Art. 27 T. U. 1926).
[2]Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
[3]La licenza e', altresi', necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.7
[4]Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto.
[5]Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 aprile 1941, n. 408, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione dell'art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorita' militare ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilita' delle ditte medesime".
Testo vigente dal 30 maggio 1941 al 28 febbraio 2006 · versione 7 su Normattiva