Art. 37
[1](Art. 36 T. U. 1926).
[2]E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore. 66
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
66Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera a) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Testo vigente dal 6 maggio 1998, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva