Art. 37
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[1](Art. 36 T. U. 1926).
[2]E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva