Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - CANCELLAZIONE AL SOPRAVVENIRE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - NON VIOLA LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La iscrizione nel casellario giudiziale delle misure di cui all'art. 140 C.P. presenta, cosi' come e' disposto dall'art. 587, ultimo comma del C.P.P., carattere e finalita' cautelari, realizzando una forma di pubblicita' necessaria per una piu' efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a proteggere, e non e' incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fissata dall'art. 27 Cost., in quanto delle misure provvisoriamente adottate non rimane traccia nel casellario dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, come si evince dagli artt. 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del C.P.P., nonche' dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente norme regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.
Riguarda ancheart. 479 r.d. 1399/1930art. 14-lettf r.d. 773/1931art. 140 Codice penaleart. 381 r.d. 1399/1930
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RILIEVI SEGNALETICI CHE NON COMPORTANO ISPEZIONI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON SUSSISTE. (COST., ART. 3; T.U.L.P.S. 18 GIUGNO 1931, N.773, ART.4).
L'art. 4 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che non comportano ispezioni personali ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. La disposizione dell'art. 4 del T.U., infatti, non appare fonte di irragionevoli discriminazioni se, senza permettere restrizioni della liberta' personale, attribuisce i poteri occorrenti per acquisire, assicurare e conservare gli elementi necessari al fine della prevenzione dei reati e della ricerca di chi li ha commessi o al fine della protezione delle persone che, a causa di malattia,infortunio o deficienza mentale, non siano in grado di provare la loro identita'. Cfr.: 30/62
LIBERTA' PERSONALE - GARANZIA DELL'HABEAS CORPUS - ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE - PORTATA.
L'art. 13 della Costituzione non si riferisce a qualsiasi limitazione della liberta' personale, ma a quelle limitazioni che violano il principio tradizionale dell'habeas corpus. La garanzia dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica delle persone, ma anche alla menomazione della liberta' morale, quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere. (Nella specie, il problema che la Corte era chiamata a risolvere era il seguente: "se l'esecuzione dei rilievi segnaletici, previsti dall'art. 4 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, importa l'assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una restrizione della liberta' personale equiparabile all'arresto").
LIBERTA' PERSONALE - RILIEVI SEGNALETICI IN GENERE - RILIEVI DATTILOSCOPICI IN ISPECIE - QUANDO IMPORTANO MENOMAZIONE DELLE LIBERTA' PERSONALE - DISTINZIONE.
Normalmente i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici e quelli dattiloscopici non importano menomazione della liberta' personale, anche se talvolta essi richiedono una momentanea immobilizzazione delle persone per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti esposte all'altrui vista, ovvero una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali. Quando, invece, tali rilievi assoggettano la persona a sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di liberta', equiparabili all'arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali e, come tali, non sono ammessi se non nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 13 della Costituzione. (Nella specie, la Corte ritiene costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LIBERTA' PERSONALE - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 4 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA NORMA IMPUGNATA.
Vedi ord. 24/1956 D. (Nella specie, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del T.U. delle leggi di p.s. 1931, n. 773, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 30 del 1962, in parte). V. Sent. nn. 2/1956 e 11/1956; 27/1959; 12/1960 e 45/1960; 30/1962.