Art. 41
[1](Art. 40 T. U. 1926).
[2]Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva