Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Domicilio - Perquisizioni finalizzate al rinvenimento di armi - Indeterminatezza dei presupposti legittimanti gli interventi della polizia giudiziaria - Lamentata violazione dell'obbligo di tassativa determinazione, per legge, dei casi di perquisizione domiciliare - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione in quanto la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che legittimerebbero la polizia giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, violerebbe il precetto costituzionale che impone una tassativa determinazione per legge dei casi nei quali tale atto è consentito. Infatti, avendo il giudice 'a quo' totalmente omesso di indicare le ragioni per cui la perquisizione “presso il bar dell’indagato” dovesse essere qualificata come perquisizione domiciliare, l’atto di rimessione risulta, 'in parte qua', del tutto privo di motivazione in ordine all’indispensabile requisito della rilevanza. M.F.
SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI O MATERIE ESPLODENTI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 41 - POTERI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI PROCEDERE IMMEDIATAMENTE A PERQUISIZIONE E SEQUESTRO - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI DOMICILIO - LIMITI CHE QUESTA INCONTRA NELLA LEGGE EX ART. 14 DELLA COSTITUZIONE - CONTROLLO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI POLIZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La tutela accordata alla liberta' di domicilio non e' assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost., e in specie dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed ispezioni per motivi di incolumita' pubblica. Conseguentemente, e' pienamente legittimo l'art. 41 del t.u. delle leggi di P.S., tanto piu' che gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 del C.P.P., a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro all'autorita' giudiziaria, a cui spetta di verificare la legittimita' degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. - v. S. n. 173/1974.
SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI O MATERIE ESPLODENTI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 41 - POTERI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI PROCEDERE IMMEDIATAMENTE A PERQUISIZIONE E SEQUESTRO - NON E' PREVISTO IL DIRITTO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALLA PERQUISIZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DELL'ATTO - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste contrasto con la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, per il fatto che l'art. 41 del t.u. delle leggi di P.S. non prevede il diritto di assistenza del difensore alla perquisizione. La disposizione sostanzialmente non si discosta da quella generale contenuta nell'art. 224 del C.P.P., cosi' modificato con legge 18 giugno 1955, n. 517, per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono in caso di necessita' ed urgenza la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della polizia giudiziaria. Essa appare pertanto rispondente all'esigenza di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni quali la detenzione clandestina o abusiva di armi, munizioni, o materie esplodenti, idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale. D'altra parte, la perquisizione e' atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perche' ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa, il quale non consente ovviamente la possibilita' di preavvertire l'indiziato ne' attendere l'assistenza di un difensore, perche' anche una pausa nello svolgimento delle operazioni di perquisizione, nonostante ogni oculata vigilanza, puo' rendere piu' agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento degli oggetti da sequestrare. La garanzia del diritto di difesa nelle perquisizioni domiciliari trova nella fattispecie limiti necessari in relazione alle esigenze costituzionalmente rilevanti di tutela della incolumita' e sicurezza pubblica, le quali giustificano pienamente, sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione denunciata. - v. S. nn. 173/1974, 123/1974.
SICUREZZA PUBBLICA - ARMI O MATERIE ESPLODENTI - POTERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - T. U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 41 - PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN LOCALI PUBBLICI O PRIVATI - NON E' VIOLATO L'ART. 14 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 41 T.U. di p.s.r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (il quale autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a procedere immediatamente a perquisizione e sequestro ove abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, o materie esplodenti non denunziate o comunque abusivamente detenute) si inquadra pienamente nell'ambito della speciale procedura d'urgenza richiamata dal secondo comma dell'art. 14 della Costituzione e, per quanto concerne le perquisizioni, trova un'ulteriore conferma della propria legittimita' nel collegamento col fine della tutela della pubblica incolumita' espressamente contemplato nel terzo comma del gia' citato art. 14. Anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 t.u. di p.s. (che va considerato nel contesto della normativa del codice di procedura penale concernente le funzioni della polizia giudiziaria e la subordinazione di essa al Procuratore generale e al Procuratore della Repubblica nell'ambito delle rispettive competenze) gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti ai sensi degli artt. 224 e 227 c. p. p. , a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere, entro le quarantotto ore successive, all'Autorita' giudiziaria - per convalida - il processo verbale con la specifica enunciazione del motivo per il quale la perquisizione e' stata eseguita, anche se con esito negativo. Gli obblighi di documentazione e gli adempimenti prescritti dall'art. 224 c.p.p. (il cui testo va interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 13, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione), per quanto testualmente riferiti alla sola perquisizione, non possono non riguardare anche l'eventuale sequestro delle cose rinvenute nel corso della medesima. Resta cosi' confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, la piena compatibilita' della disposizione impugnata con l'art. 14 della Costituzione. Il che vale ad escludere, altresi', l'esistenza di ogni contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., posto che le questioni, nei termini in cui sono state prospettate, riguardano esclusivamente la tutela del domicilio e non incidono sugli altri aspetti della tutela della liberta' personale.