Art. 49
[1](Art. 48 T. U. 1926).
[2]Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
[3]Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva