Art. 5
[1](Art. 4 T. U. 1926).
[2]I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
[3]Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.
[4]E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
[5]La nota delle spese relative e' resa esecutiva dal prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva