Art. 50
[1](Art. 49 T. U. 1926).
[2]Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantita' e le qualita' delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sara' altresi' stabilito per quale quantita' dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva