Art. 50

[1](Art. 49 T. U. 1926).

[2]Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantita' e le qualita' delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sara' altresi' stabilito per quale quantita' dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art50 · fonte su Normattiva