Art. 54
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[1](Art. 53 T. U. 1926).
[2]Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
[3]La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato.
[4]Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e' sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva