Art. 56
[1](Art. 55 T. U. 1926).
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumita' pubblica o per l'ordine pubblico.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva