Art. 6
[1](Art. 5 T. U. 1926).
[2]Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
[3]Il ricorso non ha effetto sospensivo.
[4]La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo.
[5]Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva