SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI PERSONE O DI MATERIALI ACCOMPAGNATI DA PERSONE - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO, ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE URBANA - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DELLA NORMATIVA 'DE QUA' A FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, e' intimamente connessa alla funzione - esercitata dall'ISPESL - di "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione", ivi compresi gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415. Pertanto, trattandosi di funzione riservata allo Stato, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare, per la stessa, le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies dello stesso testo unico (anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - del citato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - Riguardo alle funzioni dell'ISPELS v., in particolare, S. n. 74/1987. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 17-quinquies Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 3 d.lgs. 480/1994