Art. 60

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1977 al 25 giugno 1999. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 59 T. U. 1926).

[2]Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto. 44a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 1) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa al "rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali".

Testo vigente dal 13 settembre 1977 al 25 giugno 1999 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art60 · fonte su Normattiva