Art. 66
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[1](Art. 65 T. U. 1926).
[2]L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva