Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - APERTURA DI ESERCIZIO - ISTALLAZIONE DI JUKE-BOX - ISTALLAZIONE DI FLIPPER - DISTINTE LICENZE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 41 COST. - FINALITA' DELL'UTILITA' SOCIALE - PLURIMI CONTROLLI - QUESTIONE NON FONDATA.
Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in applicazione della finalita` dell'utilita` sociale, sottoporre a distinte licenze l'apertura di un esercizio pubblico, l'istallazione anche di un solo juke-box e l'istallazione anche di un solo flipper e cio` anche se con l'autorizzazione all'esercizio pubblico possono essere imposte all'esercente apposite disposizioni per l'uso di tali apparecchi. Infatti con le altre licenze si esercitano altri e piu` specifici controlli delle attivita` che si svolgono nel locale. Ne` alla conclusione raggiunta osta l'asserita natura di semplice mezzo di trattenimento del flipper, stante il tenore dell'art. 666 cod.pen. - Pertanto, in conformita` a quanto gia` ritenuto con la sent. n. 110 del 1973, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 68 e 86 T.U.L.P.S., promossa in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 86 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI TRATTENIMENTO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 68, 69 E 86 - OBBLIGO DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE NEI BAR (ANCHE PER UN SOLO APPARECCHIO) - ASSUNTA RICOMPRENSIONE DELL'IMPIANTO DI APPARECCHI NELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL BAR - ESCLUSIONE - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 41).
L'art. 41 della Costituzione, prevedendo limitazioni alla liberta' d'iniziativa nell'interesse pubblico, rende legittime le norme che impongono preventive autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di determinate attivita'. Pertanto e' infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del T.U. di p.s. e dell'art. 666 cod. penale, in forza dei quali e' richiesta apposita licenza per l'installazione nei bar anche di un solo apparecchio automatico da trattenimento, giacche' tali licenze sono preordinate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Riguarda ancheart. 69 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 666 Codice penaleart. 86 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - QUESTIONE GIA DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi sent. n. 56 del 1970.
LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68, E COD. PEN., ART. 666 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi puo' configurarsi un limite alla liberta' di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della liberta' di riunione, possono essere indetti senza necessita' della licenza del questore.
Riguarda ancheart. 666 Codice penale
LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - RIUNIONI INDETTE IN PUBBLICO LOCALE DALL'ESERCENTE UNA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - LIMITI E CONTROLLI GIUSTIFICABILI EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Il diritto di riunione e' quindi tutelato nei confronti della generalita' dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attivita' lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali e' stata sollevata la questione di costituzionalita'. Se, dunque, la riunione e' indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 Cod. penale, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente e' a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., e' invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale. In tal caso non e' il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensi' il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attivita' lecite inerenti alla sua impresa. Si e', cioe', non piu' nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.
Riguarda ancheart. 666 Codice penale
LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68, E COD. PEN., ART. 666 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE, NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. 56/1970.
Riguarda ancheart. 666 Codice penale
LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68, E COD. PEN., ART. 666 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. n. 56/1970.
Riguarda ancheart. 666 Codice penale
LIBERTA' DI RIUNIONE - BALLI IN LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68: LICENZA DEL QUESTORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e' costituzionalmente illegittimo, nei confronti dell'art. 17 Cost., nella parte nella quale vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore. Se contrasta con la Costituzione prescrivere un preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico (sent. n. 27/60) a maggior ragione tale contrasto sussiste quando si richieda un atto autorizzativo dell'autorita' (licenza del questore) per dare una festa da ballo in luogo non aperto ma semplicemente esposto al pubblico.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - OGGETTO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23). CINEMATOGRAFIA - CENSURA - DIVIETO DI PROIEZIONE PER MANCATA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE NEI CONFRONTI DI NORME VIGENTI IN MATERIA DI CENSURA E DI PUBBLICA SICUREZZA - JUS SUPERVENIENS - LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161, SULLA REVISIONE DEI FILMIS E DEI LAVORI TEATRALI - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Quando nelle more del giudizio dinanzi la Corte costituzionale e' stata pubblicata una legge che disciplina ex novo tutta la materia regolata dalla legge della cui legittimita' costituzionale si discute, appare necessario che il giudice a quo riesamini - alla luce delle nuove disposizioni - la rilevanza della risoluzione della questione per la definizione del procedimento principale. (Specie: legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei filmis e dei lavori teatrali pubblicata nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale delle norme sulla censura cinematografica - dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312).
Riguarda ancheart. 118 r.d. 635/1940r.d. 1398/1930art. 668 Codice penale
SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - STAMPA - ARTT. 68 E 113 T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PARIFICAZIONE - ESCLUSIONE.
Gli artt. 68 e 113 del T.U. delle leggi di p.s. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sono diversi per contenuto e finalita', in quanto l'uno riguarda, oltre alle rappresentazioni teatrali o cinematografiche, che in molti casi possono essere considerate manifestazioni del pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost., una lunga serie di altri fatti che non hanno a che vedere con la manifestazione del pensiero, laddove l'altro si occupa esclusivamente di stampa e di comunicazioni al pubblico con uso di mezzi luminosi od acustici, cioe', in una forma od altra, di manifestazioni del pensiero. Inoltre, mentre l'art. 68 mira ad evitare che i fatti in esso elencati possano in certi casi avere conseguenze pregiudizievoli per altri diritti e beni che pur sono tutelati dalla Costituzione, l'art. 113 mira invece, per mezzo di licenze e divieti, a limitare indiscriminatamente pubbliche manifestazioni di pensiero. Pertanto e' infondata la parificazione dei due articoli.
Riguarda ancheart. 113 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ESERCIZIO - LIMITI.
La norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio, anche se da tale disciplina puo' derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso. Di conseguenza, per quanto riguarda il diritto di libera manifestazione del pensiero e' da escludere che la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956.
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 68 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773: LICENZA DELL'AUTORITA' DI P.S. PER DETERMINATI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - POTERI DELL'AUTORITA' DI P.S. - COMPATIBILITA' COL DIRITTO DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 68 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che stabilisce il divieto di dare in pubblico determinati spettacoli e trattenimenti senza licenza del questore, non e' incompatibile con l'art. 21 della Costituzione, che garantisce il diritto di libera manifestazione del pensiero. In virtu' di detto art. 68 all'autorita' di p.s. non sono consentiti il controllo e la censura sul pensiero che si esprime negli spettacoli e trattenimenti pubblici, ma soltanto poteri di polizia tra i quali rientra quello di controllare il contenuto di quelle manifestazioni al limitato scopo di valutare se in particolari situazioni di tempo, di luogo o di ambiente esse possano provocare pericoli incidenti sulla tranquillita' o sicurezza pubblica. La discrezionalita' della p.s. nell'esercizio di tale potere e' giustificata dalla impossibilita' di prevedere e disciplinare con legge tutte le mutevoli situazioni di fatto che comportino limitazioni necessarie all'esercizio dei diritti. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma del T.U. delle leggi di p.s. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.