Art. 73
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[1]Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal Ministero dell'interno, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
[2]Il Ministero puo' sentire il parere di una commissione composta dal Capo della Polizia, che la convoca e la presiede, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, dal Capo della Divisione Polizia amministrativa, e da un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista autori e scrittori.
[3]Nel caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 11 aprile 1935 · versione 0 su Normattiva