Art. 73
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[1]((Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
[2]Il Sottosegretariato puo' sentire il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:
- a)da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- b)dal vice presidente della Corporazione dello spettacolo;
- c)dal capo dell'Ufficio censura presso l'Ispettorato del teatro;
- d)da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero Stesso;
- e)da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso;
- f)da un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;
- g)da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori)).
Testo vigente dal 11 aprile 1935 al 5 agosto 1994 · versione 4 su Normattiva