Art. 73

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[1]((Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

[2]Il Sottosegretariato puo' sentire il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:

  • a)da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
  • b)dal vice presidente della Corporazione dello spettacolo;
  • c)dal capo dell'Ufficio censura presso l'Ispettorato del teatro;
  • d)da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero Stesso;
  • e)da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso;
  • f)da un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;
  • g)da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori)).

Testo vigente dal 11 aprile 1935 al 5 agosto 1994 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art73 · fonte su Normattiva