Art. 76

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1934 al 13 settembre 1977. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 74 T. U. 1926).

[2]Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653)).15

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653)).15

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1934, n. 653

1

La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".

5

La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

Testo vigente dal 12 maggio 1934 al 13 settembre 1977 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art76 · fonte su Normattiva