Art. 76

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1977 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 74 T. U. 1926).

[2]Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 44a

[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653.15

[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653.15

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1934, n. 653

1

La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".

5

La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 3) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76".

Testo vigente dal 13 settembre 1977 al 6 maggio 1998 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art76 · fonte su Normattiva