SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONI DEPENALIZZATE - VIOLAZIONI IN TEMA DI AVVISO PREVENTIVO PER CHI INTENDE FARE ESEGUIRE IN LUOGO PUBBLICO, APERTO O ESPOSTO AL PUBBLICO AZIONI DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA - PRESENTAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO AL PREFETTO ANZICHE' ALL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, NONCHE' IN MATERIA DI TURISMO E SPETTACOLO - ESCLUSIONE - RILEVANZA, NELLA NORMATIVA 'DE QUA', DELLA TUTELA DI INTERESSI DI COMPETENZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non vi e' dubbio che l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica, e' norma diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi, quali l'ordine pubblico e il buon costume, di sicura competenza statale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - della relativa violazione, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. (anch'esso introdotto dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 563 - dell'indicato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 17-quinquies Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 3 d.lgs. 480/1994