Art. 78
[1](Art. 76 T. U. 1926).
[2]L'autorita' competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.
[3]Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.
[4]Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000. 123
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203
123Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Testo vigente dal 12 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva