Art. 83
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 81 T. U. 1926).
[2]Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli gia' incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva