Art. 89

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[1](Art. 87 T. U. 1926).

[2]E' vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 20 novembre 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art89 · fonte su Normattiva