Art. 89
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[1](Art. 87 T. U. 1926).
[2]E' vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 20 novembre 1974 · versione 0 su Normattiva