Art. 93
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[1](Art. 91 T. U. 1926).
[2]La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.
[3]Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 17 agosto 2001 · versione 0 su Normattiva