Art. 95

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[1](Art. 93 T. U. 1926).

[2]In ciascun comune o fazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevande alcoolica non puo' superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.

[3]Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2 % del volume, non puo' superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.

[4]Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

[5]Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purche' l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

[6]In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non puo' superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 78

13

Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Non sono compresi nel rapporto limite, previsto dall'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongano l'assistenza".

Testo vigente dal 12 settembre 1946 al 6 agosto 1947 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art95 · fonte su Normattiva