Art. 95
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1949 al 20 novembre 1974. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 93 T. U. 1926).
[2]In ciascun comune o fazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevande alcoolica non puo' superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.
[3]Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2 % del volume, non puo' superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.
[4]Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.
[5]Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purche' l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 78
13Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Non sono compresi nel rapporto limite, previsto dall'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongano l'assistenza".
Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 come modificato dal D.Lgs del Capo Provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Non sono compresi nel rapporto limite, previsto dall'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno".
L. 8 luglio 1949, n. 478
15La L. 8 luglio 1949, n. 478 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche puo' superare i rapporti stabiliti dall'art. 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le licenze temporanee di cui al terzo comma dell'articolo 103 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza potranno comprendere anche la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione, e il numero di dette licenze potra' superare il limite stabilito dall'art. 95, osservate le cautele di cui all'art. 1 della presente legge".
Testo vigente dal 23 agosto 1949 al 20 novembre 1974 · versione 15 su Normattiva