Art. 215
Testo unico-art. 215 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 215 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - R.D. 6 NOVEMBRE 1926, N. 1848, ART. 215, E R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 210 - ASSOCIAZIONI ENTI O ISTITUTI - FACOLTA' DEL PREFETTO DI DECRETARNE LO SCIOGLIMENTO E DI CONFISCARNE I BENI SOCIALI, SE SVOLGANO ATTIVITA' CONTRARIA ALL'"ORDINE NAZIONALE DELLO STATO" O AGLI "ORDINAMENTI POLITICI COSTITUITI NELLO STATO" - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 215 del T.U. di p.s., approvato con r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 e l'art. 210 del successivo T.U. delle medesime leggi approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Le norme indicate, invero, furono emanate all'evidente fine di vietare l'esercizio di ogni e qualsiasi attivita', in forma associata, che il Prefetto ritenesse contraria "all'ordine nazionale dello Stato" o "agli ordinamenti politici costituiti nello Stato" ed e' evidente, quindi, il loro contrasto col nuovo ordinamento costituzionale, nel suo spirito informatore e nei suoi principi fondamentali, e, in particolare, con l'art. 18 della Costituzione, che garantisce la liberta' di associazione dei cittadini. L'illegittimita' delle norme impugnate travolge anche quella parte di esse che consente al Prefetto di ordinare "la confisca dei beni sociali"; non e' necessario percio' richiamare l'art. 42, terzo comma, Cost., che non consente l'espropriazione della proprieta' privata senza indennizzo: una misura come quella prevista dagli articoli indicati, infatti, non trae la sua illegittimita' dal fatto che essa concorre strettamente, insieme con la facolta' di scioglimento, a impedire l'esercizio di una facolta' fondamentale quale quella di associazione.
Riguarda ancheart. 210 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art215 · fonte su Normattiva