Art. 210

[1](Art. 215 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

[3]Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.

[4]Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno.

[5]Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'. 34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773".

Testo vigente dal 18 luglio 1967, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art210 · fonte su Normattiva