Art. 25
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[1]L'autorita' circondariale di pubblica sicurezza puo' vietare, per ragioni di ordine o di sanita' pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.
[2]Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del Capo precedente.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927 · versione 0 su Normattiva