Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'((il questore)) puo' vietare, per ragioni di ordine o di sanita' pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.
[2]Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del Capo precedente.
Testo vigente dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva