Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
[1]TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DICHIARAZIONE UNICA ANNUALE DEI REDDITI
[2]Art. 1. (Art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585 e articoli 1, primo comma, e 3, primo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25)
[3]Chiunque possiede redditi soggetti alle imposte dirette e' tenuto, a decorrere dal 1951, a farne ogni anno la dichiarazione, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi gia' accertati, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva